Statuto

FONDAZIONE 
ANGOLA ONLUS

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE – DURATA – SCOPO

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE DELLA FONDAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, della Legge 266/91 e della Legge n. 49/1987 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione denominata:
"FONDAZIONE ANGOLA – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominata "FONDAZIONE ANGOLA – ONLUS".
La Fondazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o  dell'acronimo "ONLUS".
La Fondazione adotta il seguente logo:
triplice lettera "A" maiuscola stilizzata, realizzata, dall'esterno verso l'interno, nei colori rosso, giallo e nero, inscritta in due centri concentrici, di colore nero l'esterno, giallo l'interno, che delimitano sei lettere "A", di colore rosso poste ad ore 12, 2, 4, 6, 8, 10.
La Fondazione adotta il motto: “Ajudamos os Amigos de Angola – Aiutiamo gli Amici dell'Angola”.
La Fondazione ha attualmente sede legale in Roma (RM), Largo Somalia numero civico 67, CAP 00199. La Fondazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera  del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2
FINALITÀ

La Fondazione ha come scopo istituzionale svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore della popolazione dell’Angola e perseguire finalità di solidarietà sociale, attraverso la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione di volontari in loco.
In particolare ha lo scopo di:
– stabilire rapporti  personali capaci di educare e far crescere i cittadini che versino in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
– 
realizzare accoglienza temporanea di persone in stato di bisogno presso le strutture a disposizione della Fondazione;
– istituire un servizio odontoiatrico in Angola;
– 
provvedere, mediante corsi teorici e pratici nel campo dell'odontoiatria, alla formazione ed alla specializzazione di personale medico, paramedico e tecnico da impiegarsi in Angola;
– 
fornire consulenza per la stesura di editoriali;
– 
fornire consulenza per l'organizzazione del personale;
– 
sensibilizzare la popolazione per la prevenzione delle malattie della bocca;
– 
realizzare video, registrazioni, programmi informatici, testi, libri, opuscoli, depliant, manuali, descrizioni di tecnica operatoria, utilizzando mezzi a stampa, nastri, videocassette, compact disc e qualunque altro metodo di divulgazione su supporto cartaceo, video o informatico.
La Fondazione promuove, incoraggia e sostiene le attività in tutti i settori sopra elencati, in tutte le   forme e i campi nei quali esse si adempiono.
Dette attività potranno essere sviluppate diretta-mente dalla Fondazione, ovvero da essa affidate ad Università, Enti di Ricerca ed altre Fondazioni.
La Fondazione sviluppa rapporti e scambi con altre Istituzioni nazionali o internazionali, pubbliche o private, aventi  finalità  similari, connesse, com-plementari o di supporto alle proprie, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

TITOLO II

ARTICOLO 3
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di € 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), descritto nell'Atto di Costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante;
– 
da contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità di privati;
– 
da ogni entrata derivante dalle attività della Fondazione, dai beni e dai diritti acquistati con le dette entrate;
– 
dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche.
e rendite del patrimonio possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali della Fondazione.
L'erogazione può avvenire mediante finan-ziamento delle attività volte a favorire la conoscenza e la realizzazione di servizi gratuiti alle organizzazioni similari, mediante contributi in danaro ovvero assunzioni di spese in relazione ad iniziative in tale campo, e nelle altre forme ritenute utili in aderenza ai fini dell'Ente.
L'esercizio finanziario e contabile è annuale, con  decorrenza dal primo gennaio.

TITOLO III

ARTICOLO 4
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Esecutivo;
– il Segretario;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 5
NOMINA E ATTRIBUZIONI
DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è il Dr. Luigi Omiccioli, promotore dell’iniziativa.
Qualora questi venga a mancare, per decesso o dimissioni, il Presidente della Fondazione verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.
Predispone annualmente la relazione sull'attività dell'Ente, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
Ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure; cura l’esecuzione delle delibere da parte del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 6
NOMINA E ATTRIBUZIONIDEL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Vice Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione.
Svolge le attività che gli vengono delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 7
NOMINA E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente ed è composto da un massimo di cinque membri.
La durata del mandato dei Consiglieri è triennale e rinnovabile.
Il membro del Consiglio che venga a mancare, per dimissioni, decesso o revoca, è sostituito da altro Consigliere, nominato dal Presidente per il tempo residuo del mandato del sostituito.
Il Consiglio di Amministrazione:
– elegge il Vice Presidente;
– nomina i membri del Comitato Esecutivo;
– approva  il bilancio o  rendiconto  annuale della Fondazione proposto dal Comitato Esecutivo;
– approva la relazione predisposta dal Presidente.
l Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari di ordinaria e straordinaria amministra-zione compresi nell'oggetto della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione sorveglia l'attività della Fondazione, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, delibera sull'ammissione degli assistiti, emana ogni disposizione atta a regolare la vita e lo sviluppo della Fondazione, predispone il Regolamento Interno, redige annualmente una relazione sull’attività svolta.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per categorie determinate di atti a terze persone, anche estranee alla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, può assegnare premi di operosità e donare, a singoli od associazioni o fondazioni, supporti per l'attività di ricerca a scopo permanente o solo per l'uso specificato e per tempo determinato.
Il Consiglio di Amministrazione assegna somme di denaro per le attività di ricerca e di promozione nell'ambito degli scopi della Fondazione, nell'am-montare che il Consiglio ritenga opportuno e tenuto conto del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico, e in ordine ad altre richieste di  erogazione, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio, supporti per l'organizzazione e la parte- cipazione a riunioni scientifiche, soggiorni presso istituti di ricerca e cura.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire i fondi proposti dal Comitato Tecnico Scientifico a favore della ricerca in tutti i settori di attività della Fondazione, ivi compresa l'acquisto del materiale necessario per la ricerca stessa.
Il tutto nel rispetto dell'articolo 10, sesto comma, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con almeno sette giorni di preavviso, dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano in età, con l’indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattare.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma, spedito almeno tre giorni prima della riunione.
In prima convocazione, il Consiglio di Amministra-zione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di delibere o atti sottoposti a votazione, a  parità di voto prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 8
COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un  numero di membri non superiore a cinque e dura in carica tre anni.
Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo e lo presiede il Presidente della Fondazione.
Gli altri membri vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano in età, con le medesime modalità di convocazione del Consiglio di Ammini-strazione.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.  In caso di delibere o atti sottoposti a votazione, a  parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e su ogni iniziativa intesa al perseguimento degli scopi dell'Ente.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il Comitato Esecutivo predispone il progetto di bilancio consuntivo della Fondazione relativo all’anno precedente, che viene trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al successivo articolo 9, al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo può nominare un Segretario della Fondazione il quale collabora con il Presidente e con gli organi collegiali ed attua le loro delibere; partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione senza diritto di voto e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Presidente; dirige il personale e coordina la attività degli uffici.

ARTICOLO 9
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione della Fondazione può essere control-lata da un Collegio dei Revisori, costituito da un massimo di tre membri, eletto dal Consiglio di Amministrazione per un triennio.
I Revisori stabiliranno tra di loro chi avrà funzioni di Presidente del Collegio.

ARTICOLO 10
ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, redige una relazione di rendiconto annuale, accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e procede, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'amministrazione dell'Ente e sulla tenuta della contabilità.
Esamina il progetto di bilancio dell'esercizio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione, che viene rimessa al Consiglio di Amministrazione, unitamente al progetto stesso.

ARTICOLO 11
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Tecnico Scientifici a carattere consultivo, con scadenza annuale, composti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,  membro di diritto, e da quattro membri esperti nei settori delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 12 
FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Al Comitato Tecnico Scientifico vengono sottoposte  le richieste di fondi, ivi incluse quelle per borse di studio, assegni di viaggio, sovvenzioni per con-gressi e soggiorni presso istituti di ricerca e cura.
Dette richieste dovranno essere redatte nella forma di proposte di ricerca con il relativo preventivo: gli eventuali beneficiari dovranno rendere conto dell'utilizzo dei fondi ricevuti.
Il Comitato Tecnico Scientifico, esaminate le richieste, comunica le proposte al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari.
Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare Consulenti Scientifici, scelti tra persone particolarmente esperte nelle materie e sui problemi di cui all'articolo 2, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad essi sottoposte.

TITOLO IV
GESTIONE

ARTICOLO 13

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Comitato Esecutivo sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizza-zione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 14

La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:
– quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
– per le altre cause previste dal Codice Civile.
in caso di scioglimento della Fondazione, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre ONLUS.

 NORMA TRANSITORIA

Il primo bilancio di esercizio sarà chiuso il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della costituzione della Fondazione.